in via subordinata chiede la sostituzione della carcerazione preventiva con l’obbligo di residenza presso il proprio domicilio, con o senza sorveglianza elettronica. Con scritto 13/14.1.2011, il patrocinatore del reclamante ha fatto una precisazione al gravame riguardo all’inizio della psicoterapia. g. Il giudice dei provvedimenti coercitivi ha rinunciato a presentare osservazioni al gravame, rinviando alla decisione impugnata. h. Il procuratore pubblico ritiene dato il pericolo di recidiva ai sensi dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP poiché la stessa norma va interpretata alla luce della finalità preventiva che persegue: