c CPP, il reclamante evidenzia come sia necessario, per la sua applicazione, la realizzazione in passato di almeno due reati. L’interpretazione data nella decisione impugnata sarebbe contraria al principio di legalità (perché il testo della norma è chiaro e non consente interpretazione diversa dal senso letterale) e al principio della separazione dei poteri. Con riferimento all’art. 221 cpv. 2 CPP il reclamante contesta l’interpretazione data dal magistrato nella decisione impugnata, ritenendo la norma inapplicabile al suo caso, non avendo egli mai proferito minaccia alcuna nei confronti di chicchessia.