Più in generale, il reclamante espone poi critiche al referto peritale, che presterebbe il fianco a fondate contestazioni, sorreggendo detta argomentazione con una Consulenza peritale datata 28.12.2010 ed allegata al gravame. Per gli esperti consultati dalla difesa, il pericolo di recidiva sarebbe dato solo in situazioni estreme, nelle quali vi siano profferte omosessuali esplicite, insistenti ed insopportabili Con riferimento all’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP, il reclamante evidenzia come sia necessario, per la sua applicazione, la realizzazione in passato di almeno due reati.