Nel merito, il reclamante censura la decisione del magistrato per l’interpretazione estensiva dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP e per avere respinto l’applicabilità della misura sostitutiva degli arresti domiciliari proposta. Non contestata nel gravame è al contrario l’esistenza di seri indizi di colpevolezza a carico dell’imputato. Riguardo al pericolo di recidiva, il reclamante parte dalla giurisprudenza del TF (che esige una prognosi sfavorevole riguardo alla previsione di reiterazione di reati) e conclude che, nel caso presente, ci sia solo una possibilità meramente ipotetica di commissione di nuovi reati.