Nella propria decisione, il magistrato esclude poi le misure sostitutive genericamente proposte dalla difesa, in alternativa alla carcerazione in quanto inapplicabili. Riguardo alla proporzionalità, il magistrato ritiene infine che un mese di proroga rispetti il suddetto principio, in considerazione della finalità della proroga, ed anche con riferimento all’imperativo di celerità dell’art. 5 CPP, stante la gravità oggettiva dell’imputazione e con riferimento alla possibile pena. Il giudice conclude concedendo la proroga.