Il magistrato aggiunge che la perizia psichiatrica, nel caso di specie, potrebbe costituire pure elemento di applicazione dell’art. 221 cpv. 2 CPP. Dato che la perizia fonda il serio timore che il reclamante, in determinate circostanze per nulla eccezionali, possa commettere un grave crimine, ciò minaccia seriamente la sicurezza altrui. Questo anche se l’imputato non abbia espressamente proferito una minaccia esplicita (verbale o scritta): la minaccia oggettivamente risulterebbe dalla perizia medesima. Nella propria decisione, il magistrato esclude poi le misure sostitutive genericamente proposte dalla difesa, in alternativa alla carcerazione in quanto inapplicabili.