Detto altrimenti, anche se il pericolo di recidiva non risulta da reati analoghi (al plurale), tale pericolo può essere comunque, seppur eccezionalmente e con grande prudenza, ammesso anche in presenza di una perizia psichiatrica. Quest’ultima infatti è un mezzo di prova oggettivo, su basi scientifiche, al quale di principio il giudice è vincolato, e che pertanto può fondare il pericolo di recidiva ai sensi dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP. Il magistrato aggiunge che la perizia psichiatrica, nel caso di specie, potrebbe costituire pure elemento di applicazione dell’art. 221 cpv.