Per il magistrato il pericolo di recidiva è dato se c’è una prognosi di recidiva infausta ed i crimini o delitti temuti raggiungono la gravità richiesta dall’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP. Nella concreta valutazione della prognosi per il qui reclamante, tra gli elementi oggettivi da prendere in considerazione, il magistrato esclude che gli episodi passati invocati dal procuratore pubblico (il precedente per stupefacenti, gli episodi del 3.8.2008, di dieci anni prima a __________ e del __________ a __________) possano assurgere a reati analoghi ai sensi dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP. Come precedente rilevante rimane pertanto solo l’episodio all’origine dell’arresto: