Per il magistrato, il legislatore ha posto “delle barriere” onde evitare che a fondamento del pericolo di recidiva possano essere poste mere supposizioni. Tra queste barriere c’è l’esistenza di reati analoghi, rispetto a quelli che seriamente si teme possano essere ulteriormente commessi. Nella formulazione di quest’ultima prognosi, l’esistenza di reati analoghi ha, per il giudice dei provvedimenti coercitivi, valore di indizio. Per il magistrato il pericolo di recidiva è dato se c’è una prognosi di recidiva infausta ed i crimini o delitti temuti raggiungono la gravità richiesta dall’art. 221 cpv.