Esaminate le norme a fondamento della carcerazione preventiva, e ritenuta pacifica l’esistenza dei gravi indizi di reato, il giudice dei provvedimenti coercitivi si è concentrato sul pericolo di recidiva, nonché sulla proporzionalità. Riguardo al pericolo di recidiva dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha constatato che lo scopo di detto motivo di carcerazione è la prevenzione, finalizzata alla tutela della sicurezza pubblica. Per il magistrato, il legislatore ha posto “delle barriere” onde evitare che a fondamento del pericolo di recidiva possano essere poste mere supposizioni.