{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-01-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-8_2011-01-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109873&nX40_KEY=4921779&nTrefferzeile=68&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2c45882ed78719e963fdd3d6ffe51516"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 31.01.2011 60.2011.8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di proroga della carcerazione preventiva. seri indizi di colpevolezza. pericolo di recidiva. principio di proporzionalità. misure sostitutive"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:42", "Checksum": "f61597b4484ff54cc7584e500fae1e46", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 31.01.2011 60.2011.8\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di proroga della carcerazione preventiva. seri indizi di colpevolezza. pericolo di recidiva. principio di proporzionalità. misure sostitutive\n\n6.3.\nL’applicazione al presente caso dell’art. 221 cpv. 2 CPP appare difficile, considerato che questa norma disciplina una fattispecie diversa rispetto a quella del qui reclamante.\n7. 7.1.\nNell’ottica del principio della proporzionalità e della sussidiarietà, l’art. 237 cpv. 1 CPP dispone che il giudice competente ordina una o più misure sostitutive in luogo della carcerazione (preventiva o di sicurezza) se tali misure perseguono lo stesso obiettivo della carcerazione.\nTra le misure sostitutive, che interessa il caso in esame è l’obbligo di dimorare e rimanere in un luogo o edificio determinato (art. 237 cpv. 2 lit. c CPP).\nPer sorvegliare l’esecuzione di tali misure sostitutive, il giudice può disporre l’impiego di apparecchi tecnici e la loro applicazione fissa sulla persona da sorvegliare (art. 237 cpv. 3 CPP).\n7.2.\nIl reclamante propone di sottoporsi, in via subordinata, all’obbligo di residenza presso il proprio domicilio con o senza sorveglianza elettronica.\nA giustificazione della propria richiesta il reclamante indica come la misura sostitutiva non solo permetta di raggiungere gli stessi scopi della carcerazione preventiva, ma anzi consentirebbe di condurre più facilmente la psicoterapia e, con riferimento al referto peritale, eviterebbe di fare permanere il reclamante in un ambito prevalentemente maschile, quale il carcere, riducendo in tal modo il pericolo di recidiva.\nIl procuratore pubblico si oppone all’adozione di dette misure sostitutive, in quanto sarebbe sufficiente una “evasione” di poche ore, non altrimenti evitabile (anche con l’applicazione del braccialetto elettronico), per eventualmente concretizzare il rischio di recidiva accertato dalla perizia e ammesso in questo giudizio.\nIl giudice dei provvedimenti coercitivi, nella decisione impugnata, ha valutato inefficaci le misure sostitutive genericamente proposte dalla difesa, anche in relazione allo stadio praticamente iniziale della prospettata psicoterapia (sentenza impugnata p. 13).\n7.3.\nL’adozione di misure sostitutive presuppone ovviamente che le stesse permettano di raggiungere gli stessi obiettivi della carcerazione preventiva. In quest’ottica occorre anche ponderare gli interessi contrapposti, tra la libertà personale del reclamante e la necessità di tutela della sicurezza altrui.\n7.4.\nQuesta Corte ritiene che l’esistenza di un rischio di recidiva, come precedentemente ammesso, non possa essere adeguatamente impedito o escluso da un obbligo, imposto al reclamante, di dimorare e rimanere presso il proprio domicilio. E ciò anche ricorrendo alla sorveglianza elettronica.\nI fatti a fondamento del procedimento a carico del reclamante dimostrano come siano stati sufficienti pochissimi istanti perché, in ragione anche del disturbo diagnosticato e della realizzazione di una situazione di quelle a rischio (di recidiva), egli incorresse in un comportamento violento ed omicida su una persona.\nIn simili circostanze, appare estremamente rischioso (come nel caso di una messa in libertà provvisoria), decretare l’obbligo di “arresti domiciliari”, come richiesto dal reclamante.\nUna violazione dell’obbligo, facilissima da realizzare, potrebbe essere riscontrata e rilevata solo dopo un certo lasso di tempo (e ciò anche in caso di applicazione di un braccialetto elettronico), ciò che non permetterebbe di scongiurare la realizzazione di un’eventuale situazione particolare nella quale il reclamante potrebbe riavere un raptus del tipo di quello che ha generato i fatti a fondamento del procedimento penale.\nNeppure può essere escluso, in assenza di una sorveglianza permanente diretta, che una situazione scatenante una possibile ricaduta possa avvenire nel perimetro delle mura domestiche.\nNel presente caso, l’esigenza di prevenzione appare prevalente, e non sarebbe sufficientemente tutelata dalla misura sostitutiva proposta.\n7.5.\nAll’adozione di una misura sostitutiva quale quella dell’art. 237 cpv. 2 lit. c CPP, in particolare mediante il ricorso ad apparecchi elettronici (art. 237 cpv. 3 CPP), osta anche il fatto che attualmente la regolamentazione cantonale prevede gli arresti domiciliari unicamente per l’esecuzione di determinate pene (Regolamento sull’esecuzione delle pene nella forma degli arresti domiciliari), e non per la carcerazione preventiva.\nConsiderata l’entrata in vigore del nuovo CPP, il Cantone deve valutare se ed eventualmente come sia materialmente e giuridicamente possibile predisporre un’applicazione delle misure sostitutive dell’art. 237 cpv. 2 lit. c CPP.\n8. 8.1.\nNell’ottica del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo, il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b).\n8.2.\nIl protrarsi del carcere preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità (ricordato, in generale, all’art. 5 CPP), stante il quale se l’imputato è in stato di carcerazione, il procedimento a suo carico ha priorità. In questo senso, in presenza di un accusato in carcerazione preventiva l’autorità deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete, in particolare alla vastità e alla complessità dell’inchiesta, al comportamento dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.\n"}