{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-01-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-8_2011-01-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109873&nX40_KEY=4921779&nTrefferzeile=68&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2c45882ed78719e963fdd3d6ffe51516"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 31.01.2011 60.2011.8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di proroga della carcerazione preventiva. seri indizi di colpevolezza. pericolo di recidiva. principio di proporzionalità. misure sostitutive"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:42", "Checksum": "f61597b4484ff54cc7584e500fae1e46", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 31.01.2011 60.2011.8\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di proroga della carcerazione preventiva. seri indizi di colpevolezza. pericolo di recidiva. principio di proporzionalità. misure sostitutive\n\n5.9.\nPer questi motivi, in generale, ma anche nel caso concreto, un’interpretazione logica e teleologica della norma appare prevalente rispetto a quella unicamente storica e letterale: il testo dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP va pertanto interpretato nel senso che per “reati analoghi” si debba intendere uno o più reati simili a quelli che seriamente sono temuti per la sicurezza altrui, ed in questi è compreso anche il reato per cui è pendente il procedimento, in quanto precedente rispetto a quelli temuti.\n5.10.\nPer valutare Ia situazione del reclamante, rinviamo anzitutto alla precedente decisione della Camera dei ricorsi penali del 6.12.2010 (inc. __________), e ciò anche in applicazione analogetica dell’art. 82 cpv. 4 CPP.\nLa chiarificazione della perizia del 7.12.2010, come pure la Valutazione peritale (allegata al gravame) e l’inizio della psicoterapia non sono, come detto, circostanze che modificano sostanzialmente la situazione dei fatti rispetto al precedente giudizio.\nIl caso del reclamante, come gli esempi surriferiti, mette chiaramente in luce l’insostenibilità di un’interpretazione letterale rigida e storica prevalente.\nNel caso del reclamante è pacifico che abbia commesso un crimine grave, sfociato nell’uccisione violenta di una persona incontrata poco prima. Può essere considerato un reato analogo commesso in precedenza, in quanto pacificamente ammesso dal reclamante.\nAgli atti del procedimento c’è un referto peritale che indica, anche in ragione di un disturbo della personalità, che in determinate circostanze (non così remote, come preteso nel gravame) il reclamante potrebbe commettere nuovamente dei reati simili a quello già commesso.\nL’esistenza di un referto peritale, proceduralmente prova a tutti gli effetti, rappresenta certo un elemento concreto che concorre a fondare in modo serio una prognosi a sostegno del pericolo di recidiva: un simile riscontro peritale non può certo essere considerato una supposizione poco fondata.\nIn concreto, l’assenza di un secondo precedente analogo, unito ad un’interpretazione rigida letterale e storica, impedirebbe di perseguire lo scopo di prevenzione, non altrimenti perseguibile (riservato ovviamente quanto si dirà sulle misure sostitutive e sulla proporzionalità), realizzando il rischio di commissione (a determinate condizioni) di un crimine grave.\n5.11.\nNel presente caso, pertanto, anche in assenza di uno specifico secondo reato analogo, si deve ammettere l’applicazione dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP in base ad un’interpretazione logica e teleologica: va quindi ammessa l’esistenza di un pericolo di recidiva, che unitamente ai gravi e seri indizi di colpevolezza, giustifica la carcerazione preventiva del reclamante.\n5.12.\nQuesta soluzione interpretativa appare preferibile rispetto a quella operata dal giudice dei provvedimenti coercitivi nella decisione impugnata dell’ 221 cpv. 1 lit. c CPP, in quanto più vicina al testo della norma.\nL’interpretazione operata nella decisione impugnata è comunque (alternativamente) sostenibile, in un’ottica teleologica e con riferimento alla prassi.\nNell’ottica teleologica, determinante per il pericolo di recidiva è una prognosi negativa (per l’imputato, di prevedibile commissione di ulteriori reati gravi), normalmente elaborata anche in base a comportamenti passati dell’imputato.\nQuando un imputato presenta un disturbo psichico, che ha influito sulla commissione di un grave reato, e che fa seriamente temere la commissione di altri reati simili, una prognosi (a fondamento del pericolo di recidiva) seria deve essere basata sulla perizia giudiziaria con valore probatorio, alla quale di principio il giudice deve attenersi e non su precedenti. Escludere il pericolo di recidiva, prescindendo dal referto peritale giudiziario perché manca un reato analogo, appare una soluzione difficilmente sostenibile nell’ottica dello scopo perseguito dall’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP.\nLa casistica recente dimostra purtroppo che simili situazioni (di disturbi psichici all’origine di reati gravi e di seri rischi di recidiva) sono sempre più frequenti: per questi motivi, in presenza di disturbi psichici, una perizia giudiziaria che accerta un pericolo di recidiva sostituisce l’esigenza della commissione in precedenza di reati analoghi e concorre a fondare la prognosi della minaccia seria della sicurezza pubblica.\nIn questa interpretazione, sostenibile (alternativamente alla precedente, preferita), i reati analoghi non sono una condizione di applicazione della norma, ma un criterio indicativo, che come altri (perizia giudiziaria) concorrono a fondare la prognosi relativa alla possibile nuova commissione di reati.\n6. 6.1.\nNella decisione impugnata, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha pure fondato la propria decisione, abbondanzialmente, sull’art. 221 cpv. 2 CPP.\nDetta norma giustifica una carcerazione preventiva, se vi è seriamente da temere che chi ha proferito la minaccia di commettere un grave crimine lo compia effettivamente.\n6.2.\nLa norma istituisce una vera e propria misura di carattere preventivo, applicabile indipendentemente dall’esistenza di reati analoghi precedenti e addirittura in assenza di un procedimento (e quindi di gravi indizi di colpevolezza).\n"}