{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-01-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-8_2011-01-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109873&nX40_KEY=4921779&nTrefferzeile=68&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2c45882ed78719e963fdd3d6ffe51516"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 31.01.2011 60.2011.8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di proroga della carcerazione preventiva. seri indizi di colpevolezza. pericolo di recidiva. principio di proporzionalità. misure sostitutive"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:42", "Checksum": "f61597b4484ff54cc7584e500fae1e46", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 31.01.2011 60.2011.8\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di proroga della carcerazione preventiva. seri indizi di colpevolezza. pericolo di recidiva. principio di proporzionalità. misure sostitutive\n\n5.7.\nConsiderata la finalità dell’art. 221 cpv. 1 lit c CPP, appare evidente che l’elemento determinante e prevalente è la condizione della prognosi perché, come anche la misura di prevenzione, è rivolta al futuro, ovvero alla sicurezza seriamente minacciata: i precedenti sono un elemento a conforto, teso ad evitare che la prognosi non sia basata su supposizioni poco fondate.\nUn’interpretazione eccessivamente restrittiva e rigida della condizione relativa ai precedenti, come quella storica, può contraddire la finalità e lo scopo perseguito dalla norma.\nLo scopo perseguito dall’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP (di prevenzione a favore della sicurezza altrui) e la minaccia seria di commissione di gravi crimini e delitti (fondata su una prognosi) possono realizzarsi appieno anche in presenza di un unico precedente di infrazione analoga. In questo caso, la rigida interpretazione della condizione dei reati analoghi escluderebbe la realizzazione dello scopo di prevenzione, teso ad evitare la seria minaccia.\nSi pensi al caso di una persona svizzera, pedofilo o piromane, fermata dopo avere abusato di un’unica vittima o appiccato un unico grave incendio, e che ha immediatamente confessato con dovizia di dettagli il proprio grave crimine. Sottoposto a perizia, il referto accerta un disturbo psichico ed in relazione allo stesso indica chiaramente la possibile realizzazione in futuro di nuovi reati (abusi su minori o incendi). Un’interpretazione eccessivamente restrittiva dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP escluderebbe un pericolo di recidiva, con conseguente scarcerazione della persona perché mancano precedenti diversi rispetto a quello confessato e ammesso.\nUna simile interpretazione, con i risultati che potrebbe ingenerare, è manifestamente insostenibile, in evidente contrasto con lo scopo perseguito dal legislatore.\nInoltre non tiene conto del fatto che molto spesso, nei casi di reati violenti, la recidiva è più frequentemente dedotta da valutazioni peritali che non da precedenti.\nPorre in modo invalicabile il limite minimo di due reati analoghi, escludendo per di più quello per cui è condotta l’inchiesta, corrisponde ad introdurre una rigidità eccessiva sulla nozione di recidiva, tale da vanificare lo scopo di prevenzione perseguito, ad esempio proprio nei casi, non infrequenti, in cui una perizia attesti un simile pericolo. Una simile rigidità è anche estranea alla giurisprudenza del TF precedente all’entrata in vigore del CPP sul pericolo di recidiva riferita ai codici cantonali che prevedevano la recidiva.\n5.8.\nNon va neppure dimenticato che lo scopo di prevenzione perseguito dall’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP, se per un verso indubitabilmente limita il diritto alla libertà personale dell’imputato in carcerazione preventiva, per altro verso (per il bene giuridico protetto, ovvero le persone e la loro sicurezza) è direttamente correlato ai diritti fondamentali di queste altre persone, che potrebbero essere seriamente minacciate.\nIn questo senso, come ricordato dalla giurisprudenza della Corte europea, lo Stato ha l’obbligo di tutelare il diritto alla vita dei suoi cittadini: obbligo ad esempio disatteso nel caso di concessione della semilibertà ad una persona manifestamente pericolosa.\nNel caso Maiorano (n. 28634/06), la Corte ha riconosciuto una responsabilità dello Stato per due omicidi commessi da una persona condannata alla carcerazione a vita, posta in regime di semilibertà.\nLo scopo di prevenzione, a fondamento dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP, ha quindi un fondamento anche nel diritto della sicurezza altrui, e merita pertanto tutela e di non essere parzialmente compromesso da un’interpretazione eccessivamente restrittiva della norma.\n"}