{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-01-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-8_2011-01-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109873&nX40_KEY=4921779&nTrefferzeile=68&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2c45882ed78719e963fdd3d6ffe51516"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 31.01.2011 60.2011.8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di proroga della carcerazione preventiva. seri indizi di colpevolezza. pericolo di recidiva. principio di proporzionalità. misure sostitutive"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:42", "Checksum": "f61597b4484ff54cc7584e500fae1e46", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 31.01.2011 60.2011.8\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di proroga della carcerazione preventiva. seri indizi di colpevolezza. pericolo di recidiva. principio di proporzionalità. misure sostitutive\n\n5.2.\nPer interpretare l’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP occorre partire dal testo della disposizione: “minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi”.\nPer l’applicazione al caso concreto, problematico è determinare cosa si intenda con i termini “reati analoghi” e “in precedenza”: se si richieda, per l’applicazione della lit. c dell’art. 221 cpv. 1 CPP, la commissione di almeno due reati analoghi da parte dell’imputato, diversi da quello (o quelli) per cui è inchiestato e detenuto. Se così fosse, occorre poi chiedersi, come ha fatto il giudice dei provvedimenti coercitivi nella decisione impugnata, se questa esigenza possa essere eccezionalmente sostituita da un referto peritale, a fondamento della valutazione del pericolo di recidiva.\n5.3.\nIl testo, come tale, non indica espressamente il numero di “reati analoghi” che dovrebbero essere stati commessi: si limita a utilizzare un plurale.\nQuesto plurale può essere inteso come necessità di almeno due reati analoghi, ma anche come necessità di uno o più reati analoghi: in entrambe le accezioni, si userebbe il plurale.\nAnche i termini “in precedenza” devono essere interpretati: possono riferirsi sia ai reati temuti per il futuro (e comprendere nei reati analoghi anche il reato per cui l’imputato è inchiestato), oppure possono riferirsi al procedimento pendente (e quindi essere reati diversi e precedenti rispetto a quello oggetto del procedimento in corso).\n5.4.\nIl testo non è perfettamente chiaro al punto da non richiedere un’interpretazione: in mancanza di un testo perfettamente chiaro, non ci si può limitare alla sola interpretazione letterale. Come ricordato dalla giurisprudenza:\n“Se il testo di una disposizione legale è chiaro e non è di conseguenza necessario far capo ad altri metodi di interpretazione ai fini di appurarne la portata, è lecito scostarsi dal senso letterale soltanto qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Se, al contrario, il testo non è perfettamente chiaro oppure se più interpretazioni del medesimo sono possibili, deve essere ricercato quale sia la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi di interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento. E’ pure di rilievo il senso che essa assume nel suo contesto (DTF 130 V 229; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 30 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 6 n. 1 ss.; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo / Basilea / Ginevra 2004, n. 65 ss.)”.\n5.5.\nI principali commentatori ammettono l’esigenza di due reati analoghi. Tutti fanno sostanzialmente riferimento al testo del Messaggio del 21.12.2005 (FF 2005 p. 989 e segg., p. 1132): “L’imputato deve poi già aver commesso in precedenza reati (quindi almeno due) analoghi…”.\nIl Messaggio sembra anche distinguere (e quindi non sommare) i reati analoghi e quelli perseguiti.\nNell’interpretazione storica, relativa ai lavori preparatori, si può anche far riferimento all’avamproggetto.\nIl testo della norma esigeva che l’imputato “minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti dopo aver commesso a più riprese simili reati”.\nNel rapporto esplicativo, si leggeva che “Gli esempi summenzionati sottolineano tuttavia che sarebbe fuori luogo definire nel dettaglio il numero di reati commessi, come previsto da alcuni codici di procedura penale. Per i crimini più gravi, come ad esempio quelli contro la vita o l’integrità corporale oppure contro l’autodeterminazione sessuale, possono esser sufficienti due di tali reati. Spetterà comunque alla giurisprudenza applicare tale motivo di carcerazione con la dovuta circospezione” (p. 157/158).\nL’interpretazione storica propende per l’esigenza di almeno due reati analoghi, anche se il testo della norma, dall’avamprogetto al progetto e al testo definitivo, è divenuto meno esigente da questo punto di vista (da “commesso a più riprese simili reati” a “reati analoghi”).\n5.6.\nCome emerge dai medesimi lavori preparatori, lo scopo dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP è di prevenzione.\nCome ricorda il Rapporto esplicativo, non si tratta di un motivo di carcerazione propriamente procedurale, bensì di una misura preventiva e coercitiva di polizia (p. 157).\nIl Messaggio parla di provvedimento coercitivo di sicurezza di polizia, finalizzato a prevenire pericoli (p. 1132).\nFissata per un verso chiaramente questa finalità, per altro verso il legislatore ha voluto evitare che si potessero incarcerare preventivamente delle persone in base a “supposizioni poco fondate” (Messaggio p. 1132), ponendo quindi delle restrizioni legali (Rapporto p. 157) mediante dei criteri oggettivi e/o quasi oggettivi (Commentario CPP, E. MELI, Zurigo / San Gallo 2010, n. 14 ad art. 221 CPP).\nI reati temuti devono minacciare seriamente la sicurezza altrui; ed i reati analoghi a quelli temuti, già commessi, concorrono a fondare la prognosi.\nC’è quindi la necessità di una prognosi negativa (per l’imputato) sul prossimo futuro, fondata anche su fatti accaduti nel passato (analoghi a quelli temuti).\n"}