{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-01-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-8_2011-01-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109873&nX40_KEY=4921779&nTrefferzeile=68&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2c45882ed78719e963fdd3d6ffe51516"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 31.01.2011 60.2011.8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], 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circoscritta (p. 37).\nIl perito indica come il reato sia avvenuto in una particolare e precisa situazione a sfondo sessuale e la possibilità di nuovi reati sia strettamente inerente a questo ambito finché l’omosessualità viene risentita come dissintona (p. 39).\nSempre sul pericolo di recidiva il perito indica che “Non ritengo che al di fuori di questa particolare situazione che si è venuta a configurare e di cui al punto 3.1 il peritando sia a rischio di commettere reati” (p. 38), e aggiunge che “Al momento attuale il rischio di commettere nuovi reati dello stesso tipo è legato alle particolari circostanze in cui sarebbe stato commesso il reato ed inerente la sfera sessuale” (p. 39).\n5.6.\nMalgrado la formulazione negativa della frase al punto 3.2 del referto, (“non ritengo che …”), il perito accerta positivamente un pericolo di recidiva.\nLa possibilità di commettere nuovi reati dello stesso tipo di quello imputato è legato alla turba diagnosticata, e in particolare alla sfera sessuale.\nDi modo che, in caso si riproducesse una situazione che confronti il ricorrente con il disturbo narcisistico (ovvero, stando alla perizia, con la sua omosessualità che non può essere ammessa coscientemente), in questa particolare situazione il ricorrente potrebbe commettere nuovi reati dello stesso tipo (“la possibilità di nuovo reato è strettamente inerente questo ambito finché l’omosessualità viene risentita come dissintona”, p. 39).\nTale pericolo di recidiva non può essere semplicemente escluso sostenendo apoditticamente che una “particolare situazione” quale quella all’origine dell’imputazione non possa riprodursi.\nAl contrario, solo l’esito di un adeguato trattamento (e non semplicemente l’eventuale disponibilità ad iniziarlo) può comprimere e scemare detto pericolo di recidiva: trattamento al quale il ricorrente non ha dato la propria disponibilità, e soprattutto non ha iniziato.\n5.7.\nNel caso concreto, sulla base del referto e degli atti, occorre pertanto ammettere come sia dato un concreto pericolo di recidiva a carico del ricorrente, non sopprimibile mediante misure alternative alla carcerazione preventiva, nel caso (non escludibile, ma possibile) egli sia confrontato con una situazione problematica nell’ottica della sua turba psichica.\n4.2.\nRispetto al precedente giudizio, e in considerazione degli argomenti addotti con il reclamo, occorre in questa sede esaminare se il pericolo di recidiva sia tuttora esistente.\nIn fatto, con riferimento alla delucidazione del referto peritale (del 7.12.2010, AI 140), alle critiche mosse al referto giudiziario dalla Consulenza peritale allegata al gravame, nonché alla luce anche del fatto che nel frattempo il reclamante ha iniziato una psicoterapia.\nIn diritto, con riferimento al cambiamento del diritto intervenuto a partire dal 1°.1.2011.\n4.3.\nLa delucidazione della perizia giudiziaria, operata il 7.12.2010, non ha modificato sostanzialmente il contenuto del referto con riferimento al pericolo di recidiva.\nNeppure le critiche al referto, contenute nella Consulenza peritale del 28.12.2010 (allegata al reclamo), sono tali da modificare in fatto la situazione. Come riportato anche nel gravame (p. 7), pure i consulenti medesimi della difesa hanno ammesso che “A nostro avviso vi è il rischio di recidiva solo in altre situazioni estreme, nelle quali vi siano profferte omosessuali esplicite, insistenti ed insopportabili” (Consulenza peritale, p. 18).\nLa psicoterapia, senza entrare nel merito delle controversie tra le parti riguardo alle qualifiche professionali di chi la deve condurre, è pacificamente ad uno stadio iniziale: non può (e neppure è preteso o documentato) pertanto escludere il pericolo di recidiva, così come accertato nel referto peritale giudiziario.\n4.4.\nIn fatto, quindi, non sono intervenuti cambiamenti di rilievo, tali da modificare la situazione di fatto rispetto alla precedente decisione della Camera dei ricorsi penali. Diverso è il discorso in diritto.\n5. 5.1.\nIl 1°.1.2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), immediatamente applicabile ai procedimenti pendenti per effetto dell’art. 448 CPP.\nPer quanto qui in discussione, l’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP enuncia il pericolo di recidiva quale preminente motivo d’interesse pubblico, quale possibile fondamento della carcerazione preventiva (unitamente all’esistenza di seri indizi di colpevolezza e al rispetto del principio della proporzionalità).\nIn concreto, l’adempimento delle condizioni dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP è contestato tra le parti, sia perché il pericolo di recidiva è ritenuto (dal reclamante) meramente teorico, sia perche mancherebbe l’adempimento della condizione della commissione in passato di reati analoghi, imprescindibile per ammettere il pericolo di recidiva.\nSulla concretezza del pericolo di recidiva, si rimanda a quanto deciso nel precedente giudizio della Camera dei ricorsi penali (sentenza del 6.12.2010. inc. __________) e a quanto già scritto in questo giudizio.\n"}