{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-01-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-8_2011-01-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109873&nX40_KEY=4921779&nTrefferzeile=68&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2c45882ed78719e963fdd3d6ffe51516"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 31.01.2011 60.2011.8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di proroga della carcerazione preventiva. seri indizi di colpevolezza. pericolo di recidiva. principio di proporzionalità. misure sostitutive"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:42", "Checksum": "f61597b4484ff54cc7584e500fae1e46", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 31.01.2011 60.2011.8\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di proroga della carcerazione preventiva. seri indizi di colpevolezza. pericolo di recidiva. principio di proporzionalità. misure sostitutive\n\n1.4.\nLe esigenze di forma (art. 396 cpv. 1 CPP) e di motivazione (art. 396 cpv. 1 e 385 CPP) sono pacificamente rispettate.\n2. Secondo l’art. 221 cpv. 1 CPP, la carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile anzitutto quando l’imputato è gravemente indiziato di un crimine o di un delitto. Inoltre, si deve seriamente temere che l’imputato: (lit. a) si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione; (lit. b) influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l’accertamento della verità; o (lit. c) minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi.\nSecondo l’art. 221 cpv. 2 CPP la carcerazione è pure ammissibile se vi è seriamente da temere che chi ha proferito la minaccia di commettere un grave crimine, lo compia effettivamente.\nIl diritto fondamentale alla libertà personale può soffrire eccezione per quanto sopra riassunto, e cioè quando la sua cautelare privazione si fonda su una base legale chiara, è presa per ragioni di preminente interesse pubblico ed è rispettosa di proporzionalità.\nVa ancora ed in particolare ribadito che, per quanto riguarda l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, non spetta alla CRP esprimersi in termini definitivi, trattandosi di questione che rientra nella competenza del giudice di merito. Ciò significa che la CRP deve sì effettuare un esame, ma non deve trattarsi di un’analisi troppo approfondita e tale da pregiudicare le future valutazioni del giudice di merito\n3. Nel presente caso non è contestata, e dall’esame degli atti appare pacifica, l’esistenza di gravi e seri indizi di colpevolezza a carico del reclamante, che peraltro ammette nel gravame l’adempimento di detta condizione.\nControverse sono l’esistenza di un pericolo di recidiva (con riferimento per un verso alla delucidazione del referto peritale del 7.12.2010, e per altro verso al cambiamento del diritto applicabile), nonché la (mancata) adozione di misure sostitutive alla carcerazione preventiva, nell’ottica della proporzionalità.\n4. 4.1.\nRiguardo al pericolo di recidiva, nella precedente decisione del 6.12.2010 (inc. __________), la Camera dei ricorsi penali aveva così deciso:\n“5.1.\nIl pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 26) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze. Bisogna quindi fondarsi su circostanze concrete che rendano tale eventualità assai verosimile e riferita a reati gravi (M. LUVINI, in REP. 1989, 294), rispettando anche in tale modo il criterio della proporzionalità. Esso non può essere desunto solo dalla protratta attività delittuosa dell’accusato anteriormente all’arresto (M. SCHUBARTH, Die Rechte des Beschuldigten im Untersuchungsverfahren, besonders bei Untersuchungshaft, Berna 1973, p. 117). Neppure la gravità delle accuse giustifica, da sola, la detenzione preventiva per pericolo di recidiva: è necessario che anche altre condizioni, segnatamente gli antecedenti e la personalità dell’accusato rendano plausibile il rischio di recidiva e adeguata la misura della detenzione. Bisogna inoltre valutare il carattere deterrente del procedimento penale in corso. Ciononostante, la commissione di reati durante il procedimento penale, dopo una prima scarcerazione o una condanna, depone a favore del pericolo di recidiva (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 701b). In particolare il Tribunale federale stabilisce che il pericolo di recidiva è dato con una certa verosimiglianza se si è in presenza di una prognosi molto sfavorevole sul detenuto e se i delitti di cui si teme la reiterazione sono gravi (decisioni TF 1P.750/2004 del 21.1.2005, 1P.198/2006 del 25.4.2006 cons. 4.1).\n5.2.\nIl giudice dell’istruzione e dell’arresto e il procuratore pubblico, per una parte, il ricorrente e la sua difesa, per altra parte, fanno tutti riferimento alla perizia agli atti per dedurre l’esistenza o meno del pericolo di recidiva.\n5.3.\nIl referto invocato è quello della dr.ssa __________ del 4.10.2010, acquisito agli atti quale AI 115.\n5.4.\nNella perizia, la specialista indica come il ricorrente sia (al momento dei fatti, ma anche tuttora) affetto (p. 35) da una turba psichica nell’ambito di un disturbo della personalità di tipo narcisistico, con gravi tratti antisociali (ICD 10, F 60.8 della scala diagnostica).\nIl reato imputato al ricorrente trova, per il perito, la sua spiegazione in una problematica narcisistica con un’omosessualità che non può essere ammessa coscientemente (p. 35).\nQuesta turba è permanente e di lunga durata, aggravata dai tratti antisociali (p. 38), e difficile da curare.\nOccorre un buon lavoro di psicoterapia con un terapeuta esperto (p. 39). Un simile trattamento non può essere ordinato contro la volontà del peritando: al perito il ricorrente non ha espresso l’accordo a sottoporsi ad una simile terapia (p. 39).\n"}