{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-01-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-8_2011-01-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109873&nX40_KEY=4921779&nTrefferzeile=68&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2c45882ed78719e963fdd3d6ffe51516"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 31.01.2011 60.2011.8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di proroga della carcerazione preventiva. seri indizi di colpevolezza. pericolo di recidiva. principio di proporzionalità. misure sostitutive"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:42", "Checksum": "f61597b4484ff54cc7584e500fae1e46", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 31.01.2011 60.2011.8\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di proroga della carcerazione preventiva. seri indizi di colpevolezza. pericolo di recidiva. principio di proporzionalità. misure sostitutive\n\n\nCon riferimento alla psicoterapia asseritamente intrapresa, il procuratore pubblico esprime delle perplessità sulla conduzione da parte di uno psicologo (in luogo di uno psichiatra) e sulla possibilità che poche sedute possano da subito produrre il risultato sperato, con riferimento al pericolo di recidiva da scongiurare. Per il procuratore pubblico permane inalterato un grosso pericolo di recidiva a carico del reclamante. Egli ritiene che le situazioni che potrebbero ingenerare la recidiva non siano per nulla improbabili, ritenuto come lo stesso reclamante sia già stato, anche in passato, confrontato con episodi richiamanti l’omosessualità. Per il procuratore pubblico, il pericolo di recidiva sarebbe concreto e pienamente realizzato ai sensi dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP.\nCon riferimento al pericolo di esecuzione della minaccia (art. 221 cpv. 2 CPP), il procuratore pubblico ritiene che, perché sia proferita, sarebbero sufficienti anche degli atti concludenti, nel caso concreto risultanti dall’esame psichico.\nCon riferimento alle misure sostitutive, il procuratore pubblico giudica che non ne esistano di efficaci. L’obbligo di residenza (con o senza sorveglianza elettronica) non annullerebbe il pericolo di recidiva, vista la possibilità di “evadere” dai domiciliari, ritenuto che poche ore di libertà potrebbero realizzare il rischio concreto di recidiva. Con riferimento al principio della proporzionalità, ed in particolare alla celerità, il procuratore pubblico evidenzia come i ritardi nella delucidazione peritale sarebbero dovuti alla difesa, che pure avrebbe rallentato il procedimento con due gravami nel mese di novembre. Conclude chiedendo di respingere il reclamo.\ni. Con allegato di replica, il reclamante contesta che gli episodi passati, evocati del procuratore pubblico (e non considerati quali reati analoghi dal giudice dei provvedimenti coercitivi), possano fondare un pericolo di recidiva ai sensi dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP.\nNeppure è applicabile il cpv. 2 della medesima norma, ritenuto che presupporrebbe una minaccia proferita a persona ben precisa, ciò che non sarebbe mai accaduto.\nPer gli arresti domiciliari, il reclamante contesta l’ipotesi di un’eventuale “evasione” dal suo domicilio, considerato anche il suo comportamento durante la carcerazione preventiva.\nIl reclamante ribadisce che la sua attuale situazione carceraria è più a rischio di “avances” rispetto agli arresti domiciliari.\nPer i tempi dell’inchiesta, la difesa giudica le osservazioni del procuratore pubblico lesive dei diritti della difesa.\nRiguardo alla psicoterapia, la difesa sostiene che possa essere condotta anche da uno psicologo, e aggiunge che la prima seduta ha avuto luogo il 18.1.2011.\nj. Nelle osservazioni di duplica, il procuratore pubblico ha ribadito quanto già osservato in precedenza, confermando l’esistenza del pericolo di recidiva, della minaccia, nonché il rispetto della proporzionalità.\nk. Il giudice dei provvedimenti coercitivi ha comunicato di non duplicare alle osservazioni di replica.\n1. 1.1.\nLa Corte dei reclami penali è autorità competente a giudicare i reclami contro le decisioni di proroga della carcerazione preventiva da parte del giudice dei provvedimenti coercitivi, giusta l’art. 222 CPP.\n1.2.\nIl gravame, interposto il 13.1.2011 contro la decisione di proroga 10.1.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi, è tempestivo con riferimento all’art. 396 cpv. 1 CPP.\n1.3.\nIl reclamante, quale destinatario della decisione e persona in stato di carcerazione preventiva, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP, in quanto ha un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata. Il patrocinatore legale è legittimato a rappresentare il reclamante.\n"}