{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-01-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-8_2011-01-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109873&nX40_KEY=4921779&nTrefferzeile=68&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2c45882ed78719e963fdd3d6ffe51516"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 31.01.2011 60.2011.8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di proroga della carcerazione preventiva. seri indizi di colpevolezza. pericolo di recidiva. principio di proporzionalità. misure sostitutive"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:42", "Checksum": "f61597b4484ff54cc7584e500fae1e46", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 31.01.2011 60.2011.8\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di proroga della carcerazione preventiva. seri indizi di colpevolezza. pericolo di recidiva. principio di proporzionalità. misure sostitutive\n\n\nNella propria decisione, il magistrato esclude poi le misure sostitutive genericamente proposte dalla difesa, in alternativa alla carcerazione in quanto inapplicabili.\nRiguardo alla proporzionalità, il magistrato ritiene infine che un mese di proroga rispetti il suddetto principio, in considerazione della finalità della proroga, ed anche con riferimento all’imperativo di celerità dell’art. 5 CPP, stante la gravità oggettiva dell’imputazione e con riferimento alla possibile pena. Il giudice conclude concedendo la proroga.\nf. Nel proprio gravame, il reclamante fa il punto sul procedimento, ricorda come si sia opposto alla proroga del carcere preventivo, argomentando con riferimento al verbale di delucidazione del perito e all’entrata in vigore del nuovo CPP.\nFa riferimento all’inizio della psicoterapia che sta intraprendendo, come presa di coscienza del proprio problema, ciò che rende ancora più remoto il rischio che, se messo in libertà, possa tornare a commettere nuovi reati.\nNel merito, il reclamante censura la decisione del magistrato per l’interpretazione estensiva dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP e per avere respinto l’applicabilità della misura sostitutiva degli arresti domiciliari proposta.\nNon contestata nel gravame è al contrario l’esistenza di seri indizi di colpevolezza a carico dell’imputato.\nRiguardo al pericolo di recidiva, il reclamante parte dalla giurisprudenza del TF (che esige una prognosi sfavorevole riguardo alla previsione di reiterazione di reati) e conclude che, nel caso presente, ci sia solo una possibilità meramente ipotetica di commissione di nuovi reati.\nCon riferimento al referto peritale e al verbale di delucidazione della perizia, il gravame evidenzia come il perito abbia circoscritto il pericolo di nuovi reati solo nel caso di “avance” omosessuale, esplicita, insistente e pubblica.\nPiù in generale, il reclamante espone poi critiche al referto peritale, che presterebbe il fianco a fondate contestazioni, sorreggendo detta argomentazione con una Consulenza peritale datata 28.12.2010 ed allegata al gravame. Per gli esperti consultati dalla difesa, il pericolo di recidiva sarebbe dato solo in situazioni estreme, nelle quali vi siano profferte omosessuali esplicite, insistenti ed insopportabili\nCon riferimento all’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP, il reclamante evidenzia come sia necessario, per la sua applicazione, la realizzazione in passato di almeno due reati. L’interpretazione data nella decisione impugnata sarebbe contraria al principio di legalità (perché il testo della norma è chiaro e non consente interpretazione diversa dal senso letterale) e al principio della separazione dei poteri.\nCon riferimento all’art. 221 cpv. 2 CPP il reclamante contesta l’interpretazione data dal magistrato nella decisione impugnata, ritenendo la norma inapplicabile al suo caso, non avendo egli mai proferito minaccia alcuna nei confronti di chicchessia.\nCon riferimento alle misure sostitutive, il reclamante censura la decisione del giudice che ha ritenuto le richieste della difesa inadeguatamente motivate.\nPer la richiesta di arresti domiciliari (con o senza braccialetto elettronico), il reclamante fa riferimento all’art. 237 CPP, che elenca le misure sostitutive alla carcerazione preventiva.\nIl gravame propone in concreto di ricorrere agli arresti domiciliari, anche se finora non praticati nel nostro Cantone, poiché sono indicati nel nuovo CPP.\nNel caso del reclamante, a giudizio di quest’ultimo e della sua difesa, gli arresti domiciliari sarebbero certamente più idonei rispetto alla carcerazione preventiva: in particolare, gli arresti al proprio domicilio permetterebbero di evitare situazioni di “avances” di tipo omosessuale. Per il reclamante, la situazione di carcerazione preventiva lo esporrebbe maggiormente a possibili “avances” di questo genere, essendo il carcere un ambiente pieno di persone di sesso maschile.\nA mente del reclamante, gli arresti domiciliari faciliterebbero anche la psicoterapia intrapresa.\nIl reclamante conclude chiedendo in via principale di essere posto in libertà provvisoria: in via subordinata chiede la sostituzione della carcerazione preventiva con l’obbligo di residenza presso il proprio domicilio, con o senza sorveglianza elettronica.\nCon scritto 13/14.1.2011, il patrocinatore del reclamante ha fatto una precisazione al gravame riguardo all’inizio della psicoterapia.\ng. Il giudice dei provvedimenti coercitivi ha rinunciato a presentare osservazioni al gravame, rinviando alla decisione impugnata.\nh. Il procuratore pubblico ritiene dato il pericolo di recidiva ai sensi dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP poiché la stessa norma va interpretata alla luce della finalità preventiva che persegue: pertanto il giudice ha correttamente basato la sua decisione sulla perizia giudiziaria, onde tutelare l’ordine pubblico. Il procuratore pubblico espone nelle proprie osservazioni i risultati dell’esame peritale."}