{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-01-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-8_2011-01-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109873&nX40_KEY=4921779&nTrefferzeile=68&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2c45882ed78719e963fdd3d6ffe51516"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 31.01.2011 60.2011.8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di proroga della carcerazione preventiva. seri indizi di colpevolezza. pericolo di recidiva. principio di proporzionalità. misure sostitutive"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:42", "Checksum": "f61597b4484ff54cc7584e500fae1e46", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 31.01.2011 60.2011.8\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di proroga della carcerazione preventiva. seri indizi di colpevolezza. pericolo di recidiva. principio di proporzionalità. misure sostitutive\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |\n|\nsegretaria: |\nAlessandra Mondada, vicecancelliera |\nsedente per statuire sul reclamo 13.1.2011 presentato da\n|\n|\nRE 1, , patr. da: PR 1, , |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione di proroga del carcere preventivo del 10.1.2011 emanata dal giudice dei provvedimenti coercitivi Claudia Solcà (inc. GIAR __________); |\nrichiamato lo scritto 18/19.1.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi mediante il quale comunica di non presentare osservazioni, rifacendosi integralmente alla decisione impugnata;\nrichiamate le osservazioni 19.1.2011 del procuratore pubblico Andrea Pagani mediante le quali postula la reiezione del reclamo;\nrichiamato lo scritto di replica 21/24.1.2011 del patrocinatore del reclamante;\nrichiamate le osservazioni 25.1.2011 di duplica del procuratore pubblico;\nrichiamato lo scritto 25/26.1.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. Il reclamante è stato arrestato l’11.5.2010 in quanto accusato di essere il responsabile della morte di __________ avvenuta il __________ presso __________. L’arresto è stato confermato il giorno successivo dall’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Claudia Solcà.\nb. Il 29.10.2010 il procuratore pubblico ha presentato una richiesta di proroga del carcere preventivo fino all’11.1.2011, al fine di potere concludere l’inchiesta ed emanare l’atto d’accusa.\nCon decisione 9.11.2010 l’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto ha prorogato il carcere preventivo fino alla data richiesta (inc. GIAR __________)\nc. Il successivo ricorso all’allora Camera dei ricorsi penali del 19/22.11.2010 è stato respinto con decisione 6.12.2010 (inc. __________).\nd. Con istanza del 15.12.2010, il procuratore pubblico ha chiesto un’ulteriore proroga del carcere preventivo di un mese.\ne. Dopo aver indetto un’udienza in data 5.1.2011, con la decisione qui impugnata, emanata il 10.1.2011, il giudice dei provvedimento coercitivi ha accolto l’istanza di proroga della carcerazione preventiva fino all’11.2.2011 (inc. GIAR __________).\nNella sua decisione, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha preso atto dell’entrata in vigore del CPP, applicabile da subito con riferimento agli art. 448 e 449 CPP.\nEsaminate le norme a fondamento della carcerazione preventiva, e ritenuta pacifica l’esistenza dei gravi indizi di reato, il giudice dei provvedimenti coercitivi si è concentrato sul pericolo di recidiva, nonché sulla proporzionalità.\nRiguardo al pericolo di recidiva dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha constatato che lo scopo di detto motivo di carcerazione è la prevenzione, finalizzata alla tutela della sicurezza pubblica. Per il magistrato, il legislatore ha posto “delle barriere” onde evitare che a fondamento del pericolo di recidiva possano essere poste mere supposizioni. Tra queste barriere c’è l’esistenza di reati analoghi, rispetto a quelli che seriamente si teme possano essere ulteriormente commessi. Nella formulazione di quest’ultima prognosi, l’esistenza di reati analoghi ha, per il giudice dei provvedimenti coercitivi, valore di indizio. Per il magistrato il pericolo di recidiva è dato se c’è una prognosi di recidiva infausta ed i crimini o delitti temuti raggiungono la gravità richiesta dall’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP.\nNella concreta valutazione della prognosi per il qui reclamante, tra gli elementi oggettivi da prendere in considerazione, il magistrato esclude che gli episodi passati invocati dal procuratore pubblico (il precedente per stupefacenti, gli episodi del 3.8.2008, di dieci anni prima a __________ e del __________ a __________) possano assurgere a reati analoghi ai sensi dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP. Come precedente rilevante rimane pertanto solo l’episodio all’origine dell’arresto: non sarebbe adempiuta la condizione dei reati analoghi.\nNella decisione il magistrato riprende quanto in precedenza deciso sul pericolo di recidiva (riproducendo brani della decisione del 9.11.2010), cita la precedente decisione della Camera dei ricorsi penali del 6.12.2010, esamina il verbale di delucidazione del 7.12.2010 del perito giudiziario, e conclude che l’assenza dei reati analoghi (al plurale) può essere surrogata dalla presenza di un altro mezzo di prova (la perizia psichiatrica ed il suo complemento) che fa stato di un pericolo di recidiva.\nDetto altrimenti, anche se il pericolo di recidiva non risulta da reati analoghi (al plurale), tale pericolo può essere comunque, seppur eccezionalmente e con grande prudenza, ammesso anche in presenza di una perizia psichiatrica. Quest’ultima infatti è un mezzo di prova oggettivo, su basi scientifiche, al quale di principio il giudice è vincolato, e che pertanto può fondare il pericolo di recidiva ai sensi dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP.\nIl magistrato aggiunge che la perizia psichiatrica, nel caso di specie, potrebbe costituire pure elemento di applicazione dell’art. 221 cpv. 2 CPP. Dato che la perizia fonda il serio timore che il reclamante, in determinate circostanze per nulla eccezionali, possa commettere un grave crimine, ciò minaccia seriamente la sicurezza altrui. Questo anche se l’imputato non abbia espressamente proferito una minaccia esplicita (verbale o scritta): la minaccia oggettivamente risulterebbe dalla perizia medesima."}