b CPP; che anche l’argomento della parità di trattamento non è impugnabile in questa sede, ma potrà se del caso essere esaminato nel merito; che medesimo discorso vale per quanto riguarda la validità di prove assunte dalla Polizia, ritenuto comunque l’art. 448 cpv. 2 CPP; che il reclamo deve quindi essere dichiarato irricevibile; che la tassa di giustizia e le spese, sono a carico di RE 1, soccombente. Per questi motivi, viste le norme applicabili, in particolare gli art. 393 ss. CPP, pronuncia 1. Il reclamo è irricevibile. 2. La tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 450.-- (quattrocentocinquanta) sono a carico di RE 1, __________. 3.