(art. 318 cpv. 3, 331 cpv. 3 CPP), la parte reclamante ha la possibilità di riproporre le sue istanze probatorie durante la procedura dibattimentale; che, più in generale, non è nemmeno data la via del reclamo a questa Corte in relazione a prove la cui assunzione è stata respinta, in quanto possono essere riproposte dinanzi al Tribunale di primo grado senza pregiudizio giuridico per il qui reclamante, ai sensi dell’art. 394 lit. b CPP; che anche l’argomento della parità di trattamento non è impugnabile in questa sede, ma potrà se del caso essere esaminato nel merito; che medesimo discorso vale per quanto riguarda la validità di prove assunte dalla Polizia, ritenuto comunque l’art. 448 cpv.