1 CPP sancisce, in generale, il principio secondo il quale il nuovo diritto si applichi immediatamente ai procedimenti pendenti al momento della sua entrata in vigore (1.1.2011), “(…) in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti”; che secondo il nuovo diritto (art. 354 CPP), il decreto di accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al Ministero pubblico. A differenza del vecchio diritto (cfr. art. 212 CPP TI), nel nuovo ordinamento giuridico non vi è più la possibilità di impugnare un decreto d’accusa mediante reclamo a questa Corte; che neppure la decisione di complemento istruttorio ai sensi dell’art. 318 cpv. 2 CPP è impugnabile (art. 318 cpv.