2 lit. a in fine CPP, è stato invocato abusivamente ed in maniera irrita; che concretamente il reclamo è sostanzialmente diretto contro il decreto di accusa e contro la decisione di mancata assunzione delle prove, rispettivamente di mancata estromissione di prove; che l’art. 448 cpv. 1 CPP sancisce, in generale, il principio secondo il quale il nuovo diritto si applichi immediatamente ai procedimenti pendenti al momento della sua entrata in vigore (1.1.2011), “(…) in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti”; che secondo il nuovo diritto (art. 354 CPP), il decreto di accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al Ministero pubblico.