{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-04-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-82_2011-04-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110010&nX40_KEY=4921786&nTrefferzeile=63&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "edd00e8b38b610800094aee2a48af9e4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.04.2011 60.2011.82"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione dell'allora giudice dell'istruzione e dell'arresto che respinge la decisione 17.11.2010 del procuratore pubblico"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:01:38", "Checksum": "4f741705886c61c0dd3c14be876a3a34", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.04.2011 60.2011.82\nRegesto:\nReclamo contro la decisione dell'allora giudice dell'istruzione e dell'arresto che respinge la decisione 17.11.2010 del procuratore pubblico\n\n\nche concretamente il reclamo è sostanzialmente diretto contro il decreto di accusa e contro la decisione di mancata assunzione delle prove, rispettivamente di mancata estromissione di prove;\nche l’art. 448 cpv. 1 CPP sancisce, in generale, il principio secondo il quale il nuovo diritto si applichi immediatamente ai procedimenti pendenti al momento della sua entrata in vigore (1.1.2011), “(…) in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti”;\nche secondo il nuovo diritto (art. 354 CPP), il decreto di accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al Ministero pubblico. A differenza del vecchio diritto (cfr. art. 212 CPP TI), nel nuovo ordinamento giuridico non vi è più la possibilità di impugnare un decreto d’accusa mediante reclamo a questa Corte;\nche neppure la decisione di complemento istruttorio ai sensi dell’art. 318 cpv. 2 CPP è impugnabile (art. 318 cpv. 3, 331 cpv. 3 CPP), la parte reclamante ha la possibilità di riproporre le sue istanze probatorie durante la procedura dibattimentale;\nche, più in generale, non è nemmeno data la via del reclamo a questa Corte in relazione a prove la cui assunzione è stata respinta, in quanto possono essere riproposte dinanzi al Tribunale di primo grado senza pregiudizio giuridico per il qui reclamante, ai sensi dell’art. 394 lit. b CPP;\nche anche l’argomento della parità di trattamento non è impugnabile in questa sede, ma potrà se del caso essere esaminato nel merito;\nche medesimo discorso vale per quanto riguarda la validità di prove assunte dalla Polizia, ritenuto comunque l’art. 448 cpv. 2 CPP;\nche il reclamo deve quindi essere dichiarato irricevibile;\nche la tassa di giustizia e le spese, sono a carico di RE 1, soccombente.\nPer questi motivi,\nviste le norme applicabili, in particolare gli art. 393 ss. CPP,\npronuncia\n1. Il reclamo è irricevibile.\n2. La tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 450.-- (quattrocentocinquanta) sono a carico di RE 1, __________.\n3. Rimedio di diritto:\nContro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.\n4. Intimazione:\n|\n|\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nPer la Corte dei reclami penali\nIl presidente La cancelliera"}