Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). In base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19). Lo stesso principio deve valere anche per gli eredi. 5. Nel presente caso – richiamata in particolare la suddetta giurisprudenza – è pacifico l’interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv.