A suffragio della sua richiesta ha precisato di rappresentare i figli del defunto nell’ambito della procedura di divisione della sostanza paterna ancora pendente e che gli stessi, prima di procedere alla sottoscrizione dell’accordo definitivo, volevano sapere il motivo per il quale è stata esperita un’autopsia sulla salma del loro defunto padre ed il suo esito. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha dato il suo nulla osta alla richiesta. 3. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.