Il procuratore pubblico, dal canto suo, si è rimesso al giudizio di questa Corte, comunicando il nulla osta da parte del Ministero pubblico all’esame degli atti in questione. 3. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: