2.7. Stante quanto precede, l’art. 25 cpv. 1 della Legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3.6.2002 - il quale dispone (riprendendo quanto previsto dall’art. 51 CPP TI in vigore sino al 31.12.2010) che le spese della difesa sono garantite dallo Stato a norma della tariffa del Consiglio di Stato e rimangono a carico dell’accusato, salvo in caso di proscioglimento - risulta non compatibile con il diritto federale e meglio con il CPP. Da ciò consegue l’inapplicabilità di detto disposto di legge cantonale. 3. Il gravame è accolto ai sensi del considerando 2. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dello Stato.