è fatto salvo l’articolo 135 capoverso 4”. Il legislatore federale ha disciplinato in modo chiaro ed anche esaustivo questo punto, di modo che è pacifico che una legislazione cantonale non possa intervenire a modificare la soluzione federale. Anche una diversa prassi adottata sinora dal Ministero pubblico non gode più di fondamento giuridico. Nel caso concreto, pertanto, il punto 2 del decreto 17.2.2011 non è compatibile col diritto federale in vigore e deve essere modificato come postulato dal reclamante, e meglio: “Le spese per la difesa sono a carico dello Stato, riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP”.