2.6. In sintesi, i cpv. 1 e 4 dell’art. 135 CPP concretizzano quanto rilevato nel messaggio del Consiglio federale, nella dottrina e nella giurisprudenza appena citata: tra Stato e difensore d’ufficio si fonda, con la nomina, un rapporto di diritto pubblico. Il debitore della retribuzione del difensore d’ufficio è pertanto lo Stato, con la riserva (“fatto salvo”) - nei confronti non del difensore d’ufficio, bensì dell’imputato - di cui all’art. 135 cpv. 4 CPP. Del resto, il termine “rimborsare” contenuto nell’art. 135 cpv.