Per l’art. 426 cpv. 1 CPP, in caso di condanna, l’imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d’ufficio; è fatto salvo l’articolo 135 capoverso 4. 2.3. Secondo il messaggio del Consiglio federale relativo all’art. 135 CPP, “In tutti i casi il difensore d’ufficio è retribuito dallo Stato, quindi anche nel caso in cui viene disposto un difensore d’ufficio per motivi diversi dalla mancanza di mezzi dell’imputato (…). Il capoverso 4 intende chiarire che l’imputato a cui è stato assegnato un difensore d’ufficio non viene avvantaggiato rispetto a chi ha designato personalmente il suo mandatario” (FF 2005c, p. 1087).