1.2. Il gravame, inoltrato il 28.2/1.3.2011 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. art. 393 cpv. 1 lit. a CPP, contro il decreto di nomina di difensore d’ufficio 17.2.2011, notificato il medesimo giorno, è tempestivo. Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate. Esso è – di conseguenza – ricevibile in ordine. 2. 2.1. Come descritto sopra, il punto 2 del decreto di nomina di difensore d’ufficio 17.2.2011 stabilisce che “Le spese della difesa, garantite dallo Stato, sono a carico dell’imputato salvo in caso di proscioglimento” (allegato A al doc. 1).