Ora tale procedere appare comunque non ottimale. Ne consegue che la soluzione, auspicata, e prevista nel commentario romando, Kuhn/Jeanneret (edition), Code de procédure pénale, suisse, n. 31 ad art. 132 CP, che ripropone la prassi già da tempo prevista in Canton Ticino, di distinguere tra l'istituto della difesa d'ufficio e quello dell'assistenza giudiziaria, e quindi che anche in caso di difesa obbligatoria, con contestuale nomina di un difensore d'ufficio, la direzione del procedimento debba informare l'imputato del diritto di poter beneficiare dell'assistenza giudiziaria sempre che si sia sprovvisto di mezzi finanziari e questo in ogni fase del procedimento, appare da un profilo di