Tale rischio invece verrebbe lasciato, in caso di difesa obbligatoria con nomina da parte dell'imputato di un difensore di fiducia, nel caso in cui l'imputato, a posteriori sia divenuto privo di mezzi finanziari (Donatsch, Hansjakob, Lieber, Kommentar Schweizerisches Strafprozessordnung, StPO n 2 ad art. 135 CPP). Ora tale procedere appare comunque non ottimale.