c. Nelle proprie osservazioni 7/8.3.2011 il procuratore pubblico sostiene che “Autorevoli commentatori hanno già avuto modo di precisare che nel caso di una difesa obbligatoria, con contestuale nomina di un difensore d’ufficio non è legittimo lasciar sopportare il rischio di non vedersi retribuito il suo onorario al difensore nominato. Da qui la garanzia statale. Tale rischio invece verrebbe lasciato, in caso di difesa obbligatoria con nomina da parte dell'imputato di un difensore di fiducia, nel caso in cui l'imputato, a posteriori sia divenuto privo di mezzi finanziari (Donatsch, Hansjakob, Lieber, Kommentar Schweizerisches Strafprozessordnung, StPO n 2 ad art. 135 CPP).