a CPP, considerato come, nonostante ingiunzione, RE 1 non ha designato un difensore. Il punto 2 del medesimo decreto stabilisce che “Le spese della difesa, garantite dallo Stato, sono a carico dell’imputato salvo in caso di proscioglimento” (decreto di nomina di difensore d’ufficio 17.2.2011, allegato A al doc. 1). b. Con reclamo 28.2/1.3.2011 RE 1 postula la modifica del punto 2 del decreto 17.2.2011 che, a mente dell’insorgente, dovrebbe essere del seguente tenore: “Le spese della difesa sono a carico dello Stato, riservato l’art. 134 (recte: 135) cpv. 4 CPP” (reclamo 28.2.2011, p. 5).