{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-04-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-61_2011-04-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110323&nX40_KEY=4921786&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d13832fc7ab8472aeb33fe72bd7e2276"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.61"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 06.04.2011 60.2011.61"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro il decreto nomina del difensore d'ufficio. le spese per la difesa sono a carico dello Stato, riservato l'art. 135 cpv. 4 CPP"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:01:37", "Checksum": "dc1cef926df9061b57f379719a049ecf", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 06.04.2011 60.2011.61\nRegesto:\nReclamo contro il decreto nomina del difensore d'ufficio. le spese per la difesa sono a carico dello Stato, riservato l'art. 135 cpv. 4 CPP\n\n2.2.\nGiusta l’art. 135 cpv. 1 CPP, il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento. Secondo il cpv. 2, il pubblico ministero o l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione al termine del procedimento. Dal canto suo, il cpv. 4 prevede che non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone (lit. a) e, se del caso, versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (lit. b).\nPer l’art. 426 cpv. 1 CPP, in caso di condanna, l’imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d’ufficio; è fatto salvo l’articolo 135 capoverso 4.\n2.3.\nSecondo il messaggio del Consiglio federale relativo all’art. 135 CPP, “In tutti i casi il difensore d’ufficio è retribuito dallo Stato, quindi anche nel caso in cui viene disposto un difensore d’ufficio per motivi diversi dalla mancanza di mezzi dell’imputato (…). Il capoverso 4 intende chiarire che l’imputato a cui è stato assegnato un difensore d’ufficio non viene avvantaggiato rispetto a chi ha designato personalmente il suo mandatario” (FF 2005c, p. 1087).\n"}