{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-04-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-61_2011-04-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110323&nX40_KEY=4921786&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d13832fc7ab8472aeb33fe72bd7e2276"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.61"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 06.04.2011 60.2011.61"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro il decreto nomina del difensore d'ufficio. le spese per la difesa sono a carico dello Stato, riservato l'art. 135 cpv. 4 CPP"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:01:37", "Checksum": "dc1cef926df9061b57f379719a049ecf", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 06.04.2011 60.2011.61\nRegesto:\nReclamo contro il decreto nomina del difensore d'ufficio. le spese per la difesa sono a carico dello Stato, riservato l'art. 135 cpv. 4 CPP\n\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\ncancelliere: |\nCarlo Iazeolla, vicecancelliere |\nsedente per statuire sul reclamo 28.2/1.3.2011 presentato da\n|\n|\nRE 1 patr. da: PR 1 |\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nil decreto di nomina di difensore d’ufficio 17.2.2011 emanato dal procuratore pubblico Chiara Borelli nell’ambito del procedimento penale a suo carico per titolo di aggressione e lesioni semplici (inc. MP __________); |\nrichiamate le osservazioni 7/8.3.2011 del procuratore pubblico, concludenti per la reiezione del gravame;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. Con decreto 17.2.2011, in riferimento all’art. 130 CPP, il procuratore pubblico Chiara Borelli ha nominato l’avv. PR 1 difensore d’ufficio di RE 1 con effetto a partire dal 15.2.2011, in applicazione dell’art. 132 cpv. 1 lit. a CPP, considerato come, nonostante ingiunzione, RE 1 non ha designato un difensore.\nIl punto 2 del medesimo decreto stabilisce che “Le spese della difesa, garantite dallo Stato, sono a carico dell’imputato salvo in caso di proscioglimento” (decreto di nomina di difensore d’ufficio 17.2.2011, allegato A al doc. 1).\nb. Con reclamo 28.2/1.3.2011 RE 1 postula la modifica del punto 2 del decreto 17.2.2011 che, a mente dell’insorgente, dovrebbe essere del seguente tenore: “Le spese della difesa sono a carico dello Stato, riservato l’art. 134 (recte: 135) cpv. 4 CPP” (reclamo 28.2.2011, p. 5).\nA sostegno dell’impugnativa RE 1, menzionando alcuni passaggi del messaggio del Consiglio federale e di dottrina inerenti all’art. 135 CPP, ritiene che la prassi che il Ministero pubblico ticinese sembra voler seguire non sarebbe sostenibile, nella misura in cui intenda accollare in prima battuta le spese di difesa all’imputato, riservata - ma solo in seconda battuta e verosimilmente dopo un iter esecutivo intrapreso dal difensore nei confronti dell’imputato - la “garanzia dello Stato” (reclamo 28.2.2011, p. 4).\nc. Nelle proprie osservazioni 7/8.3.2011 il procuratore pubblico sostiene che “Autorevoli commentatori hanno già avuto modo di precisare che nel caso di una difesa obbligatoria, con contestuale nomina di un difensore d’ufficio non è legittimo lasciar sopportare il rischio di non vedersi retribuito il suo onorario al difensore nominato. Da qui la garanzia statale. Tale rischio invece verrebbe lasciato, in caso di difesa obbligatoria con nomina da parte dell'imputato di un difensore di fiducia, nel caso in cui l'imputato, a posteriori sia divenuto privo di mezzi finanziari (Donatsch, Hansjakob, Lieber, Kommentar Schweizerisches Strafprozessordnung, StPO n 2 ad art. 135 CPP). Ora tale procedere appare comunque non ottimale. Ne consegue che la soluzione, auspicata, e prevista nel commentario romando, Kuhn/Jeanneret (edition), Code de procédure pénale, suisse, n. 31 ad art. 132 CP, che ripropone la prassi già da tempo prevista in Canton Ticino, di distinguere tra l'istituto della difesa d'ufficio e quello dell'assistenza giudiziaria, e quindi che anche in caso di difesa obbligatoria, con contestuale nomina di un difensore d'ufficio, la direzione del procedimento debba informare l'imputato del diritto di poter beneficiare dell'assistenza giudiziaria sempre che si sia sprovvisto di mezzi finanziari e questo in ogni fase del procedimento, appare da un profilo di equità, per tutti casi in essere, ottimale. Prassi che in nulla lede i diritti dell'imputato e neppure espone il difensore d'ufficio al rischio di non vedersi retribuito. Una soluzione che inoltre non crea una divergenza di trattamento anche con quanto previsto per l’accusatore privato che comunque deve dimostrare la sua indigenza per vedersi accordare il gratuito patrocinio e questo anche se l’azione civile non appare di primo acchito priva di fondamento” (osservazioni 7/8.3.2011, p. 2).\nin diritto\n1. 1.1.\nIl decreto di nomina del difensore d’ufficio, in quanto emanato dal procuratore pubblico, può essere impugnato entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP) dinanzi alla giurisdizione di reclamo.\nIl reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.\nIn particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).\n1.2.\nIl gravame, inoltrato il 28.2/1.3.2011 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. art. 393 cpv. 1 lit. a CPP, contro il decreto di nomina di difensore d’ufficio 17.2.2011, notificato il medesimo giorno, è tempestivo.\nLe esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.\nEsso è – di conseguenza – ricevibile in ordine.\n2. 2.1.\nCome descritto sopra, il punto 2 del decreto di nomina di difensore d’ufficio 17.2.2011 stabilisce che “Le spese della difesa, garantite dallo Stato, sono a carico dell’imputato salvo in caso di proscioglimento” (allegato A al doc. 1).\n"}