Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dello Stato. Vista la condizione di difesa d’ufficio, non vengono assegnate ripetibili. Per questi motivi, richiamati gli art. 132, 135, 385 e 393 ss. CPP, 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è accolto ai sensi dei considerandi. 2. La tassa di giustizia di CHF 750.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 800.-- (ottocento), sono poste a carico dello Stato. Non vengono assegnate ripetibili. 3. Rimedio di diritto: