2.8. Il legislatore federale ha disciplinato in modo chiaro ed anche esaustivo questo punto, di modo che è pacifico che una legislazione cantonale non possa intervenire a modificare la soluzione federale. Anche una diversa prassi adottata sinora dal Ministero pubblico non gode più di fondamento giuridico. Nel caso concreto, pertanto, il punto 2 del decreto 17.2.2011 non è compatibile col diritto federale in vigore e deve essere modificato come postulato dalla reclamante, e meglio: “Le spese per la difesa sono a carico dello Stato, riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP”. 3. Il gravame è accolto ai sensi del precedente considerando. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dello Stato.