Inoltre, secondo l’art. 28 cpv. 2 Lag, quando, dopo la conclusione del procedimento con sentenza definitiva, il condannato posto al beneficio del gratuito patrocinio sia in grado di pagare, sarà tenuto alla rifusione allo Stato degli importi versati a tale scopo. Tale disposto di legge è in linea con quanto previsto dall’art. 135 cpv. 4 CPP.