2.7. Occorre considerare anche che la decisione impugnata, oltre a disattendere il chiaro tenore delle norme del CPP, adotta nel caso concreto una soluzione ancor più restrittiva di quella precedentemente in vigore in Ticino per i casi di gratuito patrocinio. Secondo l’art. 26 cpv. 1 della Legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3.6.2002 (Lag), infatti, il beneficio del gratuito patrocinio è concesso a chi giustifica di non essere in grado di sopperire alle spese della difesa dal giudice dell’istruzione e dell’arresto esperite le necessarie indagini ed ha effetto a partire dal momento della presentazione della domanda. Inoltre, secondo l’art. 28 cpv.