Del resto, il termine “rimborsare” contenuto nell’art. 135 cpv. 4 lit. a CPP implica forzatamente che lo Stato abbia già retribuito il difensore d’ufficio nel momento in cui le condizioni economiche dell’imputato permettano, appunto, il rimborso. In tal senso - lo si ribadisce - è altrettanto chiaro il testo dell’art. 426 cpv. 1 CPP, secondo cui “in caso di condanna, l’imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d’ufficio; è fatto salvo l’articolo 135 capoverso 4”.