Gli stessi autori, nel punto precedente, riportano però la posizione del Messaggio e di un commentatore in senso contrario (CR CPP / HARARI-ALIBERTI, art. 135 CPP n. 27). 2.5. La citata sentenza DTF 131 I 217 regola una situazione diversa, vigente sotto l’egida del precedente diritto cantonale (in casu, del Canton Friborgo). Per il resto, la sentenza si limita a riportare la soluzione previgente in base al diritto cantonale ticinese. In concreto, la decisione del TF non è tale da modificare il chiaro testo della norma del CPP, del messaggio e delle posizioni della dottrina.