2.4. Quanto alla dottrina che si è confrontata con l’art. 135 CPP, Galliani-Marcellini rammentano che “Il Codice non opera una distinzione fra l’istituto del difensore d’ufficio e quello del gratuito patrocinio, come invece faceva il CPP-Ti. Il difensore d’ufficio è quindi sempre retribuito dallo Stato, che chiederà successivamente il rimborso all’imputato condannato al pagamento delle spese processuali, se le sue condizioni economiche lo permetteranno” (Commentario CPP / GALLIANI-MARCELLINI, art. 135 CPP n. 1).