2.2. Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP, il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento. Secondo il cpv. 2, il pubblico ministero o l’autorità giudicante sta-bilisce l’importo della retribuzione al termine del procedimento. Dal canto suo, il cpv. 4 prevede che non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone (lit. a) e, se del caso, a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (lit. b). Giusta l’art. 426 cpv.