A sostegno dell’impugnativa RE 1, menzionando alcuni passaggi del messaggio del Consiglio Federale e di dottrina inerenti all’art. 135 CPP, ritiene che la prassi che il Ministero pubblico ticinese sembra voler seguire non sarebbe sostenibile, nella misura in cui intenda accollare in prima battuta le spese di difesa all’imputato, riservata - ma solo in seconda battuta e verosimilmente dopo un iter esecutivo intrapreso dal difensore nei confronti dell’imputato - la “garanzia dello Stato” (reclamo 28.2.2011, p. 4). c.