Dalla motivazione del decreto, ed in particolare dal riferimento al fatto che non si tratta di un caso bagatella, si deve desumere che la nomina è operata in applicazione dell’art. 132 cpv. 1 lit. b e cpv. 2 CPP. Il punto 2 del decreto 17.2.2011 stabilisce che “Le spese della difesa, garantite dallo Stato, sono a carico dell’imputata salvo in caso di proscioglimento” (decreto di nomina di difensore d’ufficio 17.2.2011, allegato A al doc. 1). b. Con reclamo 28.2./1.3.2011 RE 1 postula la modifica del punto 2 del decreto 17.2.2011 che, a mente dell’insorgente, dovrebbe essere del seguente tenore: “Le spese della difesa sono a carico dello Stato, riservato l’art. 134 (recte: