{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-04-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-59_2011-04-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110322&nX40_KEY=4711135&nTrefferzeile=62&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "650e9150857d21bcfc99acc973978e62"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["60.2011.59"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 06.04.2011 60.2011.59"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro il decreto nomina del difensore d'ufficio. le spese per la difesa sono a carico dello Stato, riservato l'art. 135 cpv. 4 CPP"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:14:42", "Checksum": "66ad0bc4824db653ac41ddaf8cc1a7f7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 06.04.2011 60.2011.59\nRegesto:\nReclamo contro il decreto nomina del difensore d'ufficio. le spese per la difesa sono a carico dello Stato, riservato l'art. 135 cpv. 4 CPP\n\n2.6.\nIn sintesi, i cpv. 1 e 4 dell’art. 135 CPP concretizzano quanto rilevato nel messaggio del Consiglio federale, nella dottrina e nella giurisprudenza appena citata: tra Stato e difensore d’ufficio si fonda, con la nomina, un rapporto di diritto pubblico.\nIl debitore della retribuzione del difensore d’ufficio è pertanto lo Stato, con la riserva (“fatto salvo”) - nei confronti non del difensore d’ufficio, bensì dell’imputato - di cui all’art. 135 cpv. 4 CPP. Del resto, il termine “rimborsare” contenuto nell’art. 135 cpv. 4 lit. a CPP implica forzatamente che lo Stato abbia già retribuito il difensore d’ufficio nel momento in cui le condizioni economiche dell’imputato permettano, appunto, il rimborso.\nIn tal senso - lo si ribadisce - è altrettanto chiaro il testo dell’art. 426 cpv. 1 CPP, secondo cui “in caso di condanna, l’imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d’ufficio; è fatto salvo l’articolo 135 capoverso 4”.\n2.7.\nOccorre considerare anche che la decisione impugnata, oltre a disattendere il chiaro tenore delle norme del CPP, adotta nel caso concreto una soluzione ancor più restrittiva di quella precedentemente in vigore in Ticino per i casi di gratuito patrocinio. Secondo l’art. 26 cpv. 1 della Legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3.6.2002 (Lag), infatti, il beneficio del gratuito patrocinio è concesso a chi giustifica di non essere in grado di sopperire alle spese della difesa dal giudice dell’istruzione e dell’arresto esperite le necessarie indagini ed ha effetto a partire dal momento della presentazione della domanda.\nInoltre, secondo l’art. 28 cpv. 2 Lag, quando, dopo la conclusione del procedimento con sentenza definitiva, il condannato posto al beneficio del gratuito patrocinio sia in grado di pagare, sarà tenuto alla rifusione allo Stato degli importi versati a tale scopo. Tale disposto di legge è in linea con quanto previsto dall’art. 135 cpv. 4 CPP.\n2.8.\nIl legislatore federale ha disciplinato in modo chiaro ed anche esaustivo questo punto, di modo che è pacifico che una legislazione cantonale non possa intervenire a modificare la soluzione federale. Anche una diversa prassi adottata sinora dal Ministero pubblico non gode più di fondamento giuridico.\nNel caso concreto, pertanto, il punto 2 del decreto 17.2.2011 non è compatibile col diritto federale in vigore e deve essere modificato come postulato dalla reclamante, e meglio: “Le spese per la difesa sono a carico dello Stato, riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP”.\n3. Il gravame è accolto ai sensi del precedente considerando. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dello Stato. Vista la condizione di difesa d’ufficio, non vengono assegnate ripetibili.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 132, 135, 385 e 393 ss. CPP, 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,\npronuncia\n1. Il reclamo è accolto ai sensi dei considerandi.\n2. La tassa di giustizia di CHF 750.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 800.-- (ottocento), sono poste a carico dello Stato. Non vengono assegnate ripetibili.\n3. Rimedio di diritto:\nContro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.\n4. Intimazione:\nPer la Corte dei reclami penali\nIl presidente Il cancelliere"}