{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-04-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-59_2011-04-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110322&nX40_KEY=4921786&nTrefferzeile=66&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "650e9150857d21bcfc99acc973978e62"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.59"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 06.04.2011 60.2011.59"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro il decreto nomina del difensore d'ufficio. le spese per la difesa sono a carico dello Stato, riservato l'art. 135 cpv. 4 CPP"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:01:36", "Checksum": "d5e57e610009d579124cac2697bd87c4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 06.04.2011 60.2011.59\nRegesto:\nReclamo contro il decreto nomina del difensore d'ufficio. le spese per la difesa sono a carico dello Stato, riservato l'art. 135 cpv. 4 CPP\n\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\ncancelliere: |\nCarlo Iazeolla, vicecancelliere |\nsedente per statuire sul reclamo 28.2./1.3.2011 presentato da\n|\n|\nRE 1 patr. da: PR 1 |\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nil decreto di nomina di difensore d’ufficio 17.2.2011 emanato dal procuratore pubblico Valentina Tuoni nell’ambito del procedimento penale a suo carico per titolo di lesioni semplici, rapina e minaccia (inc. MP __________); |\nrichiamate le osservazioni 3.3.2011 del procuratore pubblico Marisa Alfier, concludenti per la reiezione del gravame;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. Con decreto 17.2.2011, in riferimento agli art. 132 e 133 CPP, il procuratore pubblico Valentina Tuoni ha nominato l’avv. PR 1 difensore d’ufficio di RE 1 con effetto a partire dall’11.2.2011. Dalla motivazione del decreto, ed in particolare dal riferimento al fatto che non si tratta di un caso bagatella, si deve desumere che la nomina è operata in applicazione dell’art. 132 cpv. 1 lit. b e cpv. 2 CPP.\nIl punto 2 del decreto 17.2.2011 stabilisce che “Le spese della difesa, garantite dallo Stato, sono a carico dell’imputata salvo in caso di proscioglimento” (decreto di nomina di difensore d’ufficio 17.2.2011, allegato A al doc. 1).\nb. Con reclamo 28.2./1.3.2011 RE 1 postula la modifica del punto 2 del decreto 17.2.2011 che, a mente dell’insorgente, dovrebbe essere del seguente tenore: “Le spese della difesa sono a carico dello Stato, riservato l’art. 134 (recte: 135) cpv. 4 CPP” (reclamo 28.2.2011, p. 5).\nA sostegno dell’impugnativa RE 1, menzionando alcuni passaggi del messaggio del Consiglio Federale e di dottrina inerenti all’art. 135 CPP, ritiene che la prassi che il Ministero pubblico ticinese sembra voler seguire non sarebbe sostenibile, nella misura in cui intenda accollare in prima battuta le spese di difesa all’imputato, riservata - ma solo in seconda battuta e verosimilmente dopo un iter esecutivo intrapreso dal difensore nei confronti dell’imputato - la “garanzia dello Stato” (reclamo 28.2.2011, p. 4).\nc. Nelle proprie osservazioni 3.3.2011 il procuratore pubblico Marisa Alfier fa riferimento alla sentenza DTF 131 I 217 che, a suo dire, resterebbe applicabile nel quadro dell’art. 135 cpv. 4 CPP. Inoltre non si dovrebbe “dimenticare l’onere finanziario che graverebbe sullo Stato nel caso in cui si dovesse accogliere la richiesta del patrocinatore della signora RE 1 rispetto alla prassi sinora adottata dal Ministero pubblico, secondo la quale lo Stato interviene a saldare la nota d’onorario del difensore solo sussidiariamente quale garante” (osservazioni 3.3.2011, doc. 3).\nin diritto\n1. 1.1.\nIl decreto di nomina del difensore d’ufficio, in quanto emanato dal procuratore pubblico, può essere impugnato entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP) dinanzi alla giurisdizione di reclamo.\nIl reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.\nIn particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).\n1.2.\nIl gravame, inoltrato il 28.2/1.3.2011 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. art. 393 cpv. 1 lit. a CPP, contro il decreto di nomina di difensore d’ufficio 17.2.2011, notificato il 18.2.2011, è tempestivo.\nLe esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.\nEsso è – di conseguenza – ricevibile in ordine.\n2. 2.1.\nCome descritto sopra, il punto 2 del decreto di nomina di difensore d’ufficio 17.2.2011 stabilisce che “Le spese della difesa, garantite dallo Stato, sono a carico dell’imputata salvo in caso di proscioglimento” (allegato A al doc. 1).\n2.2.\nGiusta l’art. 135 cpv. 1 CPP, il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento.\nSecondo il cpv. 2, il pubblico ministero o l’autorità giudicante sta-bilisce l’importo della retribuzione al termine del procedimento.\nDal canto suo, il cpv. 4 prevede che non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone (lit. a) e, se del caso, a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (lit. b).\nGiusta l’art. 426 cpv. 1 CPP, in caso di condanna, l’imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d’ufficio; è fatto salvo l’articolo 135 capoverso 4.\n2.3.\nSecondo il messaggio del Consiglio federale, in riferimento all’art. 135 CPP, “In tutti i casi il difensore d’ufficio è retribuito dallo Stato, quindi anche nel caso in cui viene disposto un difensore d’ufficio per motivi diversi dalla mancanza di mezzi dell’imputato (…) Il capoverso 4 intende chiarire che l’imputato a cui è stato assegnato un difensore d’ufficio non viene avvantaggiato rispetto a chi ha designato personalmente il suo mandatario” (FF 2005c, p. 1087).\n"}